A PROPOSITO DEL DECRETO: INTERCETTAZIONI ILLEGALI DA DISTRUGGERE O DA CONSERVARE?

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INES TABUSSO
00lunedì 25 settembre 2006 19:46

www.giustizia.it/newsonline/
25 settembre 2006
INTERCETTAZIONI: CLEMENTE MASTELLA A PORTA A PORTA
Al tema delle intercettazioni telefoniche è dedicata la prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Bruno Vespa. In studio, tra gli ospiti, il ministro della Giustizia Clemente Mastella. Appuntamento alle ore 23:30 su Raiuno.



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www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=29271

Art. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorita' giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei
documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si
provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma.
Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne'
puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e
dell'acquisizione, delle sue modalita' e dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».


Art. 2.
1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi
all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all'articolo 240, comma 2.».


Art. 3.
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale,
e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il
fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da
incaricato di pubblico servizio.


Art. 4.
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato puo' chiedere
all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi' come
con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,
l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a ventimila
euro.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della
divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di
averne avuto conoscenza successivamente. La causa e' decisa nelle
forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del
danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante
per la protezione dei dati personali o l'autorita' giudiziaria
possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da
parte dell'interessato.


Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella




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A PROPOSITO DELLA "norma contenuta nel decreto legge che dispone «l’immediata distruzione degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni... illegalmente formati o acquisiti»":



"Tra le disposizioni più importanti del decreto vi è certamente quella che non solo esclude qualunque utilizzabilità, a fini processuali o investigativi, della documentazione di ogni attività di illecita interferenza nel traffico telefonico o telematico (oltreché, bisognerà aggiungere, nelle conversazioni tra presenti), ma che arriva a stabilirne la «immediata distruzione» ad opera dell'autorità giudiziaria. Una disposizione piuttosto drastica, trattandosi pur sempre di «corpi di reato» sulla quale occorrerà riflettere, anche alla luce della esigenza di conservazione delle prove (che non sempre potrà forse essere soddisfatta dalla lettura del correlativo verbale di distruzione)".
CFR. Vittorio Grevi:
www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/09_Settembre/23/gre...




"Del problema derivante dalla «immediata» eliminazione di ciò che costituisce la prova dell' ipotetico reato s' è reso conto lo stesso ministro Amato, precisando che alla fine decide il giudice, in base alle necessità processuali, quando procedere alla distruzione. Nell' inchiesta milanese, ad esempio, difficilmente si potrà procedere ora alla cancellazione di files sequestrati, o al rogo delle carte. Perché gli inquisiti possono negare che siano frutto di attività illecite, e garantismo vuole che per stabilire che invece lo sono c'è bisogno di un' indagine condotta con tutti i crismi, e poi del processo. Difficile che possa bastare l' «apposito verbale» delle operazioni di distruzione a garantire i diritti della difesa protetti dalla Costituzione, ma anche le esigenze dell' accusa che intenda provare possibili complicità o connessioni con altri reati. Quando insomma si potrà dire con certezza che i documenti sono «illegalmente formati o acquisiti», come recita la nuova norma? La formula è forse volutamente vaga, in modo da consentire le interpretazioni del giudice cui s' è riferito Amato. Ma è probabile che vada riscritta per evitare contestazioni o problemi di costituzionalità. Così come c' è chi pensa che si debba tornare sull' inutilizzabilità, anche come «spunto investigativo», di eventuali notizie di ulteriori reati contenute nelle intercettazioni o nei dossier illegali. «Valgono come una lettera anonima, cioè nulla», è stato spiegato. Ma sulla base degli anonimi si possono fare indagini per accertarne il contenuto [1]; in questo caso, invece, è espressamente previsto che ciò non debba avvenire. Nonostante la polizia giudiziaria o il magistrato siano venuti a conoscenza dell' eventuale notitia criminis, seppure attraverso documenti illegali. Si può fingere che l' informazione non esista o c' è qualcosa che non funziona? Giuristi e tecnici chiamati a pronunciarsi invitano alla prudenza, consapevoli che un decreto confezionato con tanta fretta andrà ricalibrato e valutato meglio, tenendo presente tutte le possibili «ricadute»"
CFR.: Giovanni Bianconi:
archivio.corriere.it/archiveDocumentServlet.jsp?url=/documenti_globnet/corsera/2006/09/co_9_06092...




[1]

art. 333 c.p.p.
Denuncia da parte di privati
(...)
3. Delle denuncie anonime (108 att.; 5 reg.) non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240.


art. 240 c.p.p.
Documenti anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime (333 c.3) non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati (191, 108 att., 5 reg.) salvo che costituiscano corpo del reato (235, 253) o provengano comunque dall'imputato (237).


art. 235 c.p.p.
Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato (253) devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga (240).


art. 253 c.p.p.
Oggetto e formalita' del sequestro

1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.) .
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.


art. 108 NORME DI ATTUAZIONE c.p.p.
Denunce e altri documenti anonimi
1. Con regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia (5 reg.) sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime (c.p.p 333.) e degli altri documenti anonimi (c.p.p 240) che non possono essere utilizzati nel procedimento.




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CORRIERE DELLA SERA
24 settembre 2006
Dossier e spie
Dossier da distruggere, i dubbi dei magistrati
Spataro: se in quei testi ci sono notizie di reato non le si può ignorare.
Gennaro (Anm): no, decreto giusto

ROMA — Condividono il principio di civiltà giuridica secondo il quale da un atto criminale, come le intercettazioni illegali, non derivi alcunché che possa intossicare il circuito processuale. Fatta questa premessa, però, molti magistrati criticano la norma contenuta nel decreto legge in vigore da ieri che dispone «l’immediata distruzione degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni... illegalmente formati o acquisiti ». E se con quelle «bobine», si chiedono alcuni procuratori, andasse in fumo anche la chiave di lettura per evitare un attentato? Bruciare tutto e subito significa non poter coltivare spunti investigativi, sostengono i pm impegnati sul fronte del terrorismo e della lotta alla mafia. Anche se poi non mancano le eccezioni, come quella rappresentata dal procuratore di Venezia, Vittorio Borraccetti: «Conservare quel materiale sarebbe un modo surrettizio di far rientrare quei contenuti, oggetto di un atto criminale, nel circuito processuale». Conferma il presidente dell’Anm, Giuseppe Gennaro: «Il decreto è strumento idoneo a non far circolare le intercettazioni criminali».
ARCHIVIO RISERVATO — Chi non teme il pericolo di intossicazioni, invece, è il procuratore aggiunto Armando Spataro, coordinatore del pool antiterrorismo di Milano: «In quei files potrebbero esserci spunti di indagine e notizie di reato che non possono essere ignorate». Tuttavia, la mancata distruzione delle intercettazioni illegali imporrebbe altissimi standard di sicurezza: «Infatti sarebbe stato meglio individuare un archivio riservato da istituirsi presso le procure», puntualizza Spataro. Il decreto stabilisce che «delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale... senza alcun riferimento al contenuto ». Cioè si saprà che Tizio ha telefonato a Caioma non cosa si sono detti: «Invece queste intercettazioni potrebbero essere corpo di reato e non è detto che il loro peso e il loro valore possa essere reso nel verbale », insiste Spataro. E Giuseppe Cascini, uno dei pm romani che ha indagato su Bancopoli, aggiunge un elemento garantista: «Mi domando quanto sia giusto escludere le persone oggetto di abusiva intercettazione dalla possibilità di conoscere quali sono le conversazioni ascoltate». Il decreto non prevede esplicitamente il controllo del giudice per la distruzione dei files illegali, osserva l’ex presidente dell’Anm Edmondo Bruti Liberati. Così Carlo Fucci, pm a Santa Maria Capua Vetere, propone che sia il gip, su proposta del pm, a stabilire quali siano le parti delle intercettazioni illegali da salvare per poter coltivare determinati spunti investigativi.
CIVILTÀ GIURIDICA — Molti dubbi li manifesta il giudice Gioacchino Natoli (ex pm del processo Andreotti) che conosce bene la difficoltà delle indagini sulla mafia: «Tuttavia, se devo scegliere, preferisco il principio di civiltà giuridica che impone l’eliminazione del materiale illecitamente acquisito». Concorda il procuratore di Agrigento, Ignazio De Francisci, che però teme una spallata anche contro le intercettazioni legali oggetto del ddl Mastella. Osserva, infine Nello Rossi (Cassazione): «Vengono cestinate intercettazioni disposte dai giudici a causa di un vizio di forma e quindi mi stupisce che ci siano magistrati che vogliono fare un qualche uso di materiale totalmente criminale ».
Dino Martirano




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LA REPUBBLICA
25 settembre 2006
Gli ispettori designati dal ministro Mastella saranno
alla Procura di Milano tra domani e dopodomani
Intercettazioni, Di Pietro:
"Dl forse incostituzionale"
Il ministro si riferisce alla norma che prevede la distruzione
immediata, non differibile dal giudice, dei dossier raccolti illegalmente


MILANO - Il decreto legge sulle intercettazioni telefoniche potrebbe avere elementi di incostituzionalità se dovesse essere mantenuta la previsione dell'immediata distruzione dei dossier raccolti illegalmente. Lo ribadisce il ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro.

''Invito le forze politiche a un atto di riflessione - argomenta l'ex Pm - confermo e condivido quel decreto che prevede la distruzione dei dossier, la non pubblicazione e il non utilizzo processuale, però a volte può essere necessario per scoprire l'autore del reato, cioè dell'attività di dossieraggio, svolgere delle indagini proprio in relazione al materiale sequestrato''.

''Diamo al giudice la possibilità di differire la distruzione per il tempo strettamente necessario ad assicurare alla giustizia il colpevole - conclude Di Pietro - altrimenti rendiamo impossibile raggiungere questo obiettivo''.

Anche altri esponenti politici oggi sono intervenuti sull'opportunità del decreto. L'ex ministro Roberto Castelli ha rilevato oggi che il presidente del Consiglio Romano Prodi ha una "sospettissima fretta di distruggere tutto".

Mentre Ignazio La Russa(An) si è detto contrario a qualsiasi ipotesi di modifica del decreto annunciato dal governo sulle intercettazioni. "Il decreto non si tocca - ha detto oggi a Milano a margine della presentazione della Festa Tricolore - Non lo si può toccare. Nel rispetto della Costituzione italiana non si può pensare che un decreto introduca ipotesi di reato 'su misura'".

E infine Michele Vietti, portavoce nazionale dell'Udc, ha sottolineato come "Il decreto del governo, sia pure tardivo, rappresenta un primo passo per la soluzione dell'annosa questione delle intercettazioni telefoniche. Siamo d'accordo che le intercettazioni illegali vadano distrutte e lo eravamo anche quando non erano noti i nomi degli intercettati famosi nè l'esistenza di una vera e propria struttura di spionaggio".

Gli ispettori designati dal ministro della Giustizia Clemente Mastella hanno intanto già avviato contatti con la procura di Milano che indaga sulle intercettazioni illegali e in settimana (probabilmente tra domani e dopodomani) si recheranno al Palazzo di Giustizia per verificare con tempestività se, come riportato da alcuni quotidiani, nell'accesso illecito alle banche dati del Ministero e degli uffici giudiziari sia coinvolto personale dipendente dal dicastero di Via Arenula.

Ma gli accertamenti disposti dal ministro Mastella seguono anche un altro binario, affidato non all'ispettorato bensì alla Direzione dell'organizzazione generale del ministero che passerà al vaglio le modalità con cui Telecom ha in generale assolto ai compiti che gli sono stati assegnati dagli uffici giudiziari, e se vi siano "debolezze, accessi non consentiti, dispersioni di informazioni, utilizzo anomalo delle apparecchiature"


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