riporto le note all'art. 49 di un testo del decreto legislativo 267/2000 commentato:
il parere, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile, ha carattere preventivo, nel senso che è reso dall'organo legittimato sulla proposta di deliberazione, e dunque è "fisicamente" inserito nella proposta di deliberazione. Esso è inoltre obbligatorio, come può evincersi dalla formulazione letterale del comma 1, per cui la sua omissione determina l'illegittimità dell'atto, sotto il profilo della violazione di legge.
L'identificazione del soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica e contabile avviene secondo quanto disposto dall'art. 109 comma 2 del tuel. In linea generale la competenza è dirigenziale, ma nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le attribuzioni gestionali possono essere imputate ai responsabili degli uffici e servizi, a prescindere dalla qualifica di appartenenza.
Il c.d.s con sentenza 7.8.96 n. 884 ha avuto modo di precisare che la terzietà dell'organo consultivo, che è tipica dell'istituto dei pareri, viene meno nella fattispecie dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nel senso che il funzionario comunale che rende tali pareri non è estraneo, ma pienamente partecipe al procedimento di formazione della deliberazione considerata. ne consegue la piena resposnabilità amministartiva e contabile del funzioanrio.
quindi, riassumendo:
- il parere di regolarità tecnica e contabile è obbligatorio (anche se non vincolante), e deve quindi essere reso pena l'illegittimità dell'atto per violazione di legge (vizio di legittimità impugnabile al tar o con ricorso straordinario al capo dello stato in via amministrativa)
- i pareri devono essere emessi e acquisiti agli atti (di solito le copertine delle delibere prevedono uno spazio per il parere, oppure all'originale viene allegata una scheda contenente i pareri)
- competente a emettere il parere di regolarità tecnica è il dirigente o responsabile del servizio, che risponde in via amministrativa e contabile. escluderei la responsabilità del rup, se questa figura è diversa dal dirigente del settore; il rup può al limite formulare proposte o pareri endoprocedimentali.
- se l'organo competente delibera senza avere acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del dirigente preposto, direi che in caso di responsabilità, risponde il collegio deliberante, nelle persone dei singoli componenti che hanno votato a favore.
[Modificato da lillo1 05/02/2004 21.51]