Delibera organo di governo,necessità o meno dei pareri dirigenziali espressi

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Arcam
00mercoledì 4 febbraio 2004 18:54
A vostro parere una delibera dell'organo di governo basata esclusivamente su (citati ) pareri scritti di un RDP di cui alla L. 109/94 (che a mio avviso rappresentano solo dei pareri qualificati ma endoprocedimentali),ma mancante degli ulteriori pareri (o citati visti i pareri verbali...)del Dirigente di Area e del Dirigente Generale dell'Ente,può ritenersi illegittima ?
Oppure la delibera pur carente dei pareri scritti dirigenziali di Area e Generale,può considerarsi corazzata,in quanto semplicemente carente (irregolarità formale) e quindi sanabile?e
Quali tipi di responsabilità possono far capo alla dirigenza ,in esito all'annullamento della delibera ,e quali al RDP ?
grazie
marco panaro
00mercoledì 4 febbraio 2004 22:18
Si può sapere che viene deliberato?
Cmq, a prima vista la delibera è viziata e le responsabilità stanno in capo a chi l'approva...
Arcam
00giovedì 5 febbraio 2004 08:31
Volevo rimanere sul vago ma oggettivamente riconosco che occorre precisare.
La situazione riguardava la revoca di un finanziamento al comune X,e l'utilizzo delle somme per l'esecuzione di altri interventi, in quanto secondo il documento preliminare alla progettazione del RDP,(documento nel quale vengono stimati in modo presuntivo tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi l'intervento )lo stesso RDP segnalava l'eccessiva onerosità dell'intervento con superamento dei massimali di costo regionali.
Il RdP segnalando tale situazione e valutato il maggior costo presunto ,rimetteva però ogni decisioni nelle attribuzioni dirigenziali.

Sei sicuro Marco che le responsabilità sono solo di chi approva ?

Il ricorso del comune X in itinere chiede l'annullamento sia delle relazioni del RDP,(che costituiscono il supporto in quanto espressamente richiamate in delibera)sia naturalmente la delibera di revoca,censurando nel contempo il mancato espresso parere dei dirigenti di area e generale,nonchè la mancanza di parere di altro RUP successivamente subentrato al primo ,nonchè il parere del progettista (che in verità non è mai stato interessato formalmente essendo rimasta la situazione a livello di DPP,che come noto quale strumento iniziale di controllo della fattibilità,può chiudersi con un OK si può fare ,oppure si può fare ma occorre creare queste condizioni,oppure decisamente non si può fare).

Il mio interesse particolare ,è sapere la graduazione di responsabilità tra RDP, e Dirigenza,in esito a vittoria del comune X ricorrente.

grazie

lillo1
00giovedì 5 febbraio 2004 21:23
riporto le note all'art. 49 di un testo del decreto legislativo 267/2000 commentato:

il parere, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile, ha carattere preventivo, nel senso che è reso dall'organo legittimato sulla proposta di deliberazione, e dunque è "fisicamente" inserito nella proposta di deliberazione. Esso è inoltre obbligatorio, come può evincersi dalla formulazione letterale del comma 1, per cui la sua omissione determina l'illegittimità dell'atto, sotto il profilo della violazione di legge.
L'identificazione del soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica e contabile avviene secondo quanto disposto dall'art. 109 comma 2 del tuel. In linea generale la competenza è dirigenziale, ma nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le attribuzioni gestionali possono essere imputate ai responsabili degli uffici e servizi, a prescindere dalla qualifica di appartenenza.
Il c.d.s con sentenza 7.8.96 n. 884 ha avuto modo di precisare che la terzietà dell'organo consultivo, che è tipica dell'istituto dei pareri, viene meno nella fattispecie dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nel senso che il funzionario comunale che rende tali pareri non è estraneo, ma pienamente partecipe al procedimento di formazione della deliberazione considerata. ne consegue la piena resposnabilità amministartiva e contabile del funzioanrio.

quindi, riassumendo:
- il parere di regolarità tecnica e contabile è obbligatorio (anche se non vincolante), e deve quindi essere reso pena l'illegittimità dell'atto per violazione di legge (vizio di legittimità impugnabile al tar o con ricorso straordinario al capo dello stato in via amministrativa)
- i pareri devono essere emessi e acquisiti agli atti (di solito le copertine delle delibere prevedono uno spazio per il parere, oppure all'originale viene allegata una scheda contenente i pareri)
- competente a emettere il parere di regolarità tecnica è il dirigente o responsabile del servizio, che risponde in via amministrativa e contabile. escluderei la responsabilità del rup, se questa figura è diversa dal dirigente del settore; il rup può al limite formulare proposte o pareri endoprocedimentali.
- se l'organo competente delibera senza avere acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del dirigente preposto, direi che in caso di responsabilità, risponde il collegio deliberante, nelle persone dei singoli componenti che hanno votato a favore.

[Modificato da lillo1 05/02/2004 21.51]

Arcam
00venerdì 6 febbraio 2004 08:14
Chiara e cristallina come l'acqua di montagna .....
grazie Lillo uno uno uno un un un u u u u stop
(scusa è l'eco tra le valli)
buon lavoro


giandan
00venerdì 6 febbraio 2004 09:39
D'accordissimo con lillo.
Ne avevamo già parlato qualche mese fa alla luce di un parere dell'Osservatorio della Finanza.

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