FATTA LA LEGGE! (QUASI)

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INES TABUSSO
00martedì 30 gennaio 2007 22:52

www.camera.it/_dati/leg15/lavori/bollet/200701/0129/pd...

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
SEDE REFERENTE
Lunedi' 29 gennaio 2007.
— Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
— Intervengono
il viceministro dell’interno Marco Minniti e
il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Enrico Luigi Micheli.
La seduta comincia alle 17.40.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato,
C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante,
C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996
Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039
Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087
D’Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125
Cossiga.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 25 gennaio 2007.

(...)

ART. 16.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte
astrattamente costituenti reato).
1. In presenza dei presupposti di cui
all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei
limiti da esso stabiliti, il Presidente del
Consiglio dei ministri, autorizza la condotta
astrattamente costituente reato e le
operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede all’autorizzazione, motivandola,
sulla base di una circostanziata richiesta
del direttore del Servizio interessato,
tempestivamente trasmessa tramite il
DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri
puo' in ogni caso modificare o revocare
il provvedimento adottato a norma del
comma 1.
4. Le attivita' previste nell’articolo 15
non possono essere svolte nei confronti di
sedi di partiti politici rappresentati in
Parlamento, di sedi di organizzazioni sindacali,
ovvero nei confronti di giornalisti
professionisti iscritti all’albo.
5. Nei casi di assoluta urgenza, che non
consentano di acquisire tempestivamente
l’autorizzazione di cui al comma 2, il
direttore del Servizio autorizza le condotte
richieste e ne da' comunicazione immediata,
e comunque non oltre le ventiquattro
ore, al Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite il DIS, indicando circostanze
e motivi dell’intervento di urgenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri
o l’Autorita' delegata, ove istituita, se
l’autorizzazione era di sua competenza,
qualora riscontri la sussistenza dei presupposti,
nonche´ il rispetto del predetto
termine di comunicazione, ratifica il provvedimento;
7. Nei casi in cui la condotta costituente
reato sia stata posta in essere in
assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni
previste dai commi precedenti, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta
le necessarie misure ed informa l’autorita'
giudiziaria.
8. La documentazione relativa alle richieste
di autorizzazione previste nel presente
articolo e' conservata presso il DIS in
apposito schedario segreto, unitamente
alla documentazione circa le relative
spese, secondo le norme emanate con il
decreto di cui all’articolo 4 comma 5bis.
La rendicontazione di tali spese e' sottoposta
a specifica verifica da parte dell’Ispettorato
del DIS.
16. 100. Il Relatore.


ART. 17.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione
all’autorita' giudiziaria).
1. Quando risulta che per taluno dei
fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati
ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini
preliminari, il direttore del Servizio
interessato oppone all’autorita' giudiziaria
che procede l’esistenza della speciale causa
di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il
procuratore della Repubblica interpella
immediatamente il Presidente del Consi-
glio dei ministri, chiedendo che sia data
conferma della sussistenza dell’autorizzazione.
Gli atti delle indagini sul fatto e
quelli relativi alla opposizione sono separati
e iscritti in apposito registro riservato,
per essere custoditi secondo modalita' che
ne tutelino la segretezza.
3. Quando l’esistenza della speciale
causa di giustificazione di cui all’articolo
15 e' opposta nel corso dell’udienza preliminare
o del giudizio, il Presidente del
Consiglio dei ministri e' interpellato dal
giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
se sussiste la speciale causa di giustificazione,
ne da' comunicazione entro
dieci giorni all’autorita' che procede, indicandone
i motivi. Della conferma e' data
immediata comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all’articolo 27. Nelle
more della pronuncia del Presidente del
Consiglio dei ministri il procedimento e'
sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel
termine indicato, essa si intende negata e
l’autorita' giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei
ministri conferma l’esistenza della speciale
causa di giustificazione, il procuratore
della Repubblica dispone la trasmissione
in archivio degli atti, da custodire secondo
modalita' , determinate dallo stesso procuratore,
che ne tutelino la segretezza; il
giudice, a seconda dei casi, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere o di
assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli
atti viene seguita quando e' sollevato il
conflitto di attribuzione fino a che il
conflitto non si sia risolto.
8. Se e' stato sollevato conflitto di
attribuzione, la Corte costituzionale ha
pieno accesso agli atti del procedimento e
al provvedimento di autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, con
le garanzie di segretezza che la Corte
stessa stabilisce.
9. Quando l’esistenza della speciale
causa di giustificazione e' eccepita dall’appartenente
ai servizi di sicurezza o da uno
dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 5,
al momento dell’arresto in flagranza o
dell’esecuzione di una misura cautelare,
l’esecuzione del provvedimento e' sospesa e
la persona e' accompagnata dalla polizia
giudiziaria nei propri uffici per esservi
trattenuta per il tempo strettamente necessario
ai primi accertamenti e comunque
non oltre ventiquattro ore, salvo il
caso previsto nel comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica,
immediatamente informato, dispone le necessarie
verifiche e chiede conferma al
direttore del servizio interessato che deve
rispondere entro ventiquattro ore dalla
richiesta. La persona e' trattenuta negli
uffici della polizia giudiziaria sino a
quando perviene la conferma del direttore
del servizio interessato.
11. Se necessario, il procuratore della
Repubblica chiede conferma al Presidente
del Consiglio dei Ministri che conferma o
smentisce l’esistenza della causa di giustificazione
entro dieci giorni dalla richiesta.
Se la conferma non interviene nel termine
indicato, essa si intende negata e l’autorita'
giudiziaria procede secondo le ordinarie
disposizioni.

(...)

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