INTERVISTA A MARA CARFAGNA: FINALMENTE LE RAGIONI GIURIDICHE DEI NO AI DICO

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INES TABUSSO
00mercoledì 21 febbraio 2007 18:32



CARFAGNA: NO AI "DICO", PER ESSERE COPPIA BISOGNA POTERSI GENERARE
www.forza-italia.it/notizie/arc_10281.htm

"Per essere coppia non basta l’affetto, occorre potersi generare e, come sappiamo, gli omosessuali non possono farlo". Lo ha affermato Mara Carfagna, deputato di Forza Italia, intervenuta al convegno ‘Nessuno tocchi la famiglia’.

"Nessuno vuole lo Stato confessionale. Ciascuno - ha sottolineato la Carfagna - nella propria abitazione e’ libero di fare quello che vuole, tanto deve fare i conti solo con la propria coscienza. Tuttavia, noi oggi vogliamo dire che non basta l’amore e l’affetto per essere coppia. Per essere coppia si deve generare e gli omosessuali non possono farlo".
Nel farsi promotrice della battaglia per difendere i valori cristiani, come il matrimonio e la famiglia appunto, la Carfagna ha fatto ricorso a una metafora evangelica: "Nessuna casa regge se non ha delle basi solide, la famiglia e’ alle fondamenta della societa’ e con i Dico il pericolo di crollo della nostra societa’ e’ reale". "Le case non temono soltanto le frane ma anche le piccole infiltrazioni".
Dalla azzurra arriva, dall’altro lato, una richiesta ben precisa: si dia priorita’ alla famiglia aumentando gli investimenti a favore delle madri lavoratrici, per la costruzione di asili nido, e introducendo il cosiddetto quoziente familiare che dia contributi a chi fa piu’ figli. Insomma, no ai Dico, che rappresentano invece un compromesso al ribasso che istituisce "un succedaneo della famiglia", e maggiore attenzione alla famiglia: "In un contesto di denatalita’ che caratterizza il nostro Paese, cio’ evidentemente vuol dire che il nostro Paese rischia di perdere identita’ e, nel peggiore dei casi, di scomparire".

15/2/2007




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www.mediaset.it/personaggi/schedapersonaggio_154.shtml

Nome Mara
Cognome Carfagna
Nata/o a Salerno
Data di nascita 18 dicembre 1976
Segno zodiacale Sagittario

Mara Carfagna

BIOGRAFIA

Mara Carfagna è diplomata in danza classica e moderna, ha studiato pianoforte per 10 anni al Conservatorio e sta per conseguire la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Salerno. All'età di 21 anni partecipa al concorso di Miss Italia, piazzandosi tra le prime sei classificate e conquistando le fasce di "Miss Sorrisi & Canzoni" e "Miss Cinema".

CURRICULUM

La sua prima comparsa sul piccolo schermo risale al 1990 quando partecipa come prima ballerina al programma La notte del Mito trasmesso dalla Rai. Sempre in Rai entra a far parte del corpo di ballo della trasmissione I cervelloni (1996); l'anno seguente nel programma Isole e dintorni è ospite come cantante e ballerina. Il 1997 è l'anno che sicuramente segna la carriera di Mara Carfagna: partecipa a Miss Italia classificandosi sesta, a Vota la Voce e a Domenica In. Nel settembre del 98 è nuovamente alle prese con il concorso di bellezza Miss Italia 1998, questa volta non come concorrente, ma come presentatrice al fianco di Fabrizio Frizzi. Dal 2000 affianca Davide Mengacci nella trasmissione La domenica del villaggio.




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L'OPINIONE DELLE LIBERTA'
Edizione 43 del 21-02-2007
www.opinione.it/pages.php?dir=naz&act=art&edi=43&id_art=760

L'intervista / Le ragioni giuridiche dei No ai Dico
di Carlo Priolo E Maria Sofia Casoni

Si è svolto a Roma nella Sala delle Colonne del prestigioso Palazzo Marini il convegno “Nessuno tocchi la famiglia”, in materia di convivenza familiare e Pacs. La manifestazione organizzata dalla associazione “Donna Vita e Famiglia” ha posto all’attenzione del numeroso pubblico i problemi aperti dal disegno di legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, presentato dal Governo. L’incontro è stato introdotto dall’On. Mara Carfagna, moderato dal dott. Luigi Amicone, direttore della rivista Tempi, ed è stato animato da autorevoli relatori: l’Avvocato Federica Mondani, il Sen. Avvocato Enrico La Loggia, S.E. Rev.ma Monsignor Domenico Fisichella, il Sen. Gaetano Quagliariello, il Prof. Orazio Abbamonte, il Prof. Dott. Enzo Fortuna, l’On. Sandro Bondi e l’On. Giuseppe Pisanu, che ha concluso i lavori. Il convegno nasce dal lungo ed approfondito impegno dell’On. Mara Carfagna, presidente della associazione “Donna Vita e Famiglia”, in difesa dei valori della famiglia, dei minori, delle donne, delle fasce deboli della società e vuole aprire una nuova stagione di coinvolgimento informato di tutti i cittadini sulle questioni vitali dell’essere umano.

Nell’acustica del dibattito in corso, dove si registra uno scontro tutto ideologico e dove ricorrono le parole d’ordine sui vecchi e nuovi conflitti tra Stato e Chiesa, tra laici e cattolici, tra crescita dei diritti e riduzione di opportunità, che non ha fornito alla platea dei cittadini alcuna informazione utile per il formarsi di una opinione consapevole e documentata sull’argomento, il Presidente dell’associazione “Donna Vita e Famiglia”, On. Carfagna, ha voluto consegnare all’incontro un approccio metodologico giuridico-legislativo, attraverso un esame critico dell’articolato normativo del disegno di legge, che dovrà affrontare l’esame del Parlamento. L’On. Maria Rosaria Carfagna, laureata in giurisprudenza, è segretario della 1° Commissione della Camera dei Deputati “affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e degli Interni” ed ha presentato, quale primo firmatario, una serie di proposte di legge in favore delle gestanti sole, delle famiglie monoparentali, dei genitori minorenni, norme per la prevenzione e la cura dell’anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare e molte altre iniziative legislative di grande impatto sociale.

On. Carfagna perché è contraria al disegno di legge sui diritti e doveri dei conviventi, che tutela la libertà degli individui di vivere un progetto di amore e solidarietà?
La mia non è una posizione preconcetta né bacchettona, se mi si passa il termine, pur essendo una cattolica convinta e praticante. Non mi reputo fuori dal mio tempo e credo di ben conoscere le variegate condizioni della società moderna che influenzano la vita delle persone, in particolare la crisi che investe la famiglia. Nel nostro Paese ognuno nel privato è libero di vivere le proprie relazioni affettive e sentimentali come meglio crede. Ma di libertà si può discutere fondatalmente secondo due grandi prospettive; se ne può discutere al singolare o al plurale. I filosofi discutono di libertà al singolare sul piano etico. La libertà al plurale, come i diritti, viene affrontata dai giuristi e da coloro che sono stati eletti rappresentanti del popolo, per costruire le garanzie effettive che l’ordinamento giuridico è capace di offrire. Il compito di chi è chiamato a legiferare impone di intervenire nel sistema normativo con provvedimenti idonei a mantenerlo in equilibrio, secondo il peso specifico delle materie che vengono regolamentate, per questo viene indicato come “ordinamento giuridico”. Ebbene, il fenomeno di cui parliamo riguarda circa 500 mila coppie di cui la metà é formata di coppie tra nubili e celibi, che si presume abbiano scelto liberamente di rifiutare il matrimonio. Ciò per la semplice ragione che primariamente il matrimonio è una unione stabile di un uomo e una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie. Requisito fondamentale per la validità del vincolo matrimoniale è appunto il libero consenso di entrambi gli sposi. Mi pare che la libertà del singolo venga attualmente garantita, potendo decidere di contrarre matrimonio o di formare una famiglia di fatto unita dalla forza dell’amore e della solidarietà. Nella famiglia, nata dal matrimonio, il diritto, più che tutelare l’interesse di ciascuno dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare.

Ma aggiungere diritti ad alcuni non comporta toglierne ad altri.
Non è così. Sebbene sia determinante la volontà della coppia, il matrimonio non è mai una questione esclusivamente privata: per questo il vincolo matrimoniale deve essere contratto secondo le norme fissate dallo Stato. Un soggetto è libero o meno di sposarsi, ma se si sposa deve limitare la propria libertà, accettando in toto le norme, i diritti e i doveri, che regolano l’istituto del matrimonio. Tralasciando tutte le argomentazioni di ordine religioso e morale, nonché la confusa disputa tra laici e cattolici che ha occupato le pagine dei giornali, sottolineo che il disegno di legge sui diritti e doveri dei conviventi, presentato dal Governo, è improprio nel metodo, errato nel merito e dirompente nella filosofia e nell’impianto sociologico che lo sostiene.

Per quali ragioni?
E’ evidente a tutti che il Governo, che sicuramente avrebbe ben evitato di aggiungere ulteriori problemi a quelli che la variegata e disomogenea maggioranza pone quotidianamente, è stato necessitato a presentare il disegno di legge sui diritti dei conviventi, mentre la materia doveva opportunamente essere affrontata con una proposta parlamentare da aggiungere a quelle già esistenti. Tale necessità ha conseguentemente comportato che il testo del disegno di legge è proprio da cancellare. Ad esempio, la successione nel contratto di locazione, in caso di morte di uno dei conviventi, previsto dall’art. 8 del ddl, è già prevista dall’art. 6 della c.d. legge sull’equo canone (L. n. 392/78 ), così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1998, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio. Come pure il concorso del convivente alla successione legittima dell’altro convivente (art. 11). Se il convivente muore senza lasciare testamento in presenza di un figlio (al quale spetterebbe l’intero patrimonio del genitore) al convivente superstite spetta un terzo dell’eredità, se i figli sono due o più il convivente ha diritto ad un quarto dell’eredità. Mentre al convivente è devoluta la metà della massa ereditaria se il convivente deceduto ha lasciato i propri genitori e/o sorelle e fratelli. Negli altri casi due terzi o l’intera eredità sono evoluti al convivente superstite. Ma se il convivente deceduto non è divorziato, ma semplicemente separato come si ripartisce l’eredità? E qualora il convivente voglia lasciare testamento, come concorre il convivente alla successione necessaria, figura tra i legittimari? Così, come altri punti critici dell’articolato. Dunque, é proprio da cassare. L’avvocato Federica Mondani del Foro di Roma ha affrontato le questioni giuridiche che possono sorgere dalle norme contenute nel disegno di legge governativo.

Avv. Mondani, nella sua relazione ha stigmatizzato sul piano tecnico-legislativo l’impianto del disegno di legge sui diritti e doveri dei conviventi. Può chiarire con un esempio?
La recente legge (n. 54 del 2006), che in materia di separazione ha introdotto l’affido condiviso, ha disposto che la casa familiare, in presenza di minori, possa essere assegnata al coniuge che vivrà più tempo con i figli, indipendentemente dal titolo di proprietà. Tuttavia il coniuge assegnatario non proprietario viene a perdere il diritto al godimento della casa nel caso vi conviva more uxorio (convivenza tra persone non sposate, famiglia di fatto) o contragga nuovo matrimonio. Ebbene, in questo caso si troveranno in conflitto due parti: una che negherà di convivere per non perdere il diritto all’uso della casa e l’altra interessata a dimostrare la convivenza di fatto, per riottenere l’immobile di proprietà. Chi dovrà decidere la controversia? Per provare la convivenza sarà sufficiente la mera iscrizione nei pubblici registri anagrafici? Chi ha interesse potrà negare, nonostante le risultanze anagrafiche, la convivenza? Quante unioni more uxorio tenderanno ad iscriversi, ovvero a non iscriversi, nei registri dello stato civile al solo fine di condizionare, o non condizionare, la convivenza familiare in ordine alla assegnazione della casa? Personalmente credo che la valutazione della certezza probatoria della convivenza rimarrà unico ed esclusivo compito della Magistratura e che molti ricorreranno al Giudice per vedere accertata la realtà celata dal genitore assegnatario della casa. A questo punto si apre il problema sulla competenza. Sarà il Tribunale ordinario o il Tribunale dei minori competente a decidere?






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