La scuola

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lucreziaweb.com
00mercoledì 7 giugno 2006 15:31
Finalmente sta x finireeeeeeeeeeeeeeee faccina26


fac8 fax9 smile9 fac6


fac3

lu
xvalentino
00giovedì 8 giugno 2006 18:24
son contento per voi..... faccina32
doublef
00giovedì 8 giugno 2006 20:44
io invece ho un corso all'università per tutta l'estate [SM=g27834]
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00domenica 23 luglio 2006 22:45
Comunicati
Roma, 17 luglio 2006

Tutor, prestazioni d'opera e scuola dell'infanzia, accordo all'Aran
Fioroni: nessuna abrogazione ma rispetto della contrattazione e dell'autonomia delle scuole
Il ministero della Pubblica Istruzione comunica che oggi nella sede dell'Aran è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl scuola relativo alla disapplicazione della funzione del tutor, dei contratti di prestazione d'opera e degli anticipi nella scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda la funzione del tutor sono state in particolare disapplicate le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 per la scuola primaria, e all'articolo 10 comma 5 per la scuola secondaria di primo grado del decreto legislativo n. 59/2004.

Ciò è avvenuto poiché le nuove competenze istituite dal decreto legislativo facevano già parte della funzione docente, così come regolata dal Contratto, e rientravano a pieno titolo nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Con la disapplicazione della funzione tutoriale cadono anche l'articolo 8 comma 3 e l'articolo 11 comma 7 del decreto legislativo 59 con la conseguenza che la mobilità del personale continuerà a verificarsi con cadenza annuale anziché essere legata ai periodi didattici.

Per quanto riguarda i contratti d'opera relativi a professionalità non riconducibili al profilo dei docenti sono disapplicati gli articoli 7 comma 4 e articolo 10 comma 4.

Quanto agli anticipi nella scuola dell'infanzia non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzione "di nuove professionalità e modalità organizzative", il tema non è stato affrontato in sede di contrattazione per mancanza dei presupposti necessari.

"L'accordo raggiunto oggi - commenta il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni - non ha il significato di un'abrogazione di norme primarie, che sarebbe comunque consentita dal decreto legislativo 165/2001 in materia di organizzazione del lavoro. Si tratta invece di una doverosa presa d'atto della mancanza delle condizioni essenziali per poter procedere all'attuazione degli istituti che oggi sono stati disapplicati.

D'altra parte la mancata applicazione di questi istituti è strettamente connessa all'obbligatorietà della negoziazione prevista dal contratto in fatto di organizzazione del lavoro.
E non possiamo ignorare che le disposizioni erano state adottate senza alcun preventivo confronto con le parti sociali. Pertanto - conclude Fioroni - abbiamo ripristinato le regole per consentire alla scuola certezze e stabilità e per ricondurre l'organizzazione dell'attività educativa e didattica all'autonomia e alla responsabilità delle istituzioni scolastiche. È comunque mio impegno ripartire da questa situazione di riapertura del confronto, anche con le parti sociali, per un sereno esame di tutti gli aspetti più rilevanti del sistema scolastico al fine di pervenire a soluzioni largamente condivise".
fac1
lucrezia
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00domenica 23 luglio 2006 22:46
Decreto Legislativo n° 59/04
smilet5

Gli allegati al Decreto Legislativo n° 59/04 applicativo della Riforma Moratti
La Riforma e gli studenti diversamente abili. Un commento dell'avvocato Nocera su Educazione & Scuola


Il decreto legislativo n° 59/04 [...] presenta in allegato, come parte integrante una serie di documenti concernenti gli obiettivi della scuola dell’infanzia, di quella primaria, di quella secondaria di primo grado ed il profilo dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione secondaria.

In tali allegati la presenza degli alunni con disabilità è evanescente. Infatti c’è solo un primo accenno nel paragrafo concernente gli obiettivi della scuola dell’infanzia sulla educazione alla diversità, in cui gli alunni con handicap sono visti come una opportunità per la educazione dei compagni a saper vivere con loro.
Un secondo riferimento agli stessi si trova negli obiettivi formativi della scuola primaria e secondaria, quando si precisa che tali obiettivi debbono riguardare tutti gli alunni, ivi compresi quelli in situazione di handicap.

Se si analizzano gli obiettivi generali e quelli formativi, nonché i criteri per la formulazione delle unità di apprendimento, e dei curricola personalizzati, si osserva che questi interventi didattici debbono essere realizzati tenendo conto delle esperienze personali degli alunni e delle loro capacità individuali.
Ciò aprirebbe notevoli spazi per l’impostazione di buoni progetti di integrazione scolastica.

Però se si analizza il profilo conclusivo degli alunni, ci si rende conto che gli apprendimenti e le abilità che dovrebbero essere possedute al termine degli studi per una valutazione positiva, ai fini del rilascio del diploma di licenza media, sono scarsamente applicabili agli alunni con handicap intellettivo. La cosa è ancora più grave dal momento che si riscontra nelle “premesse” a tale ultimo allegato l’omissione di un brano che, invece, figurava nell’analogo documento, trasmesso lo scorso anno con il decreto di sperimentazione della Riforma Moratti.

In tale brano si esplicitava il concetto che la persona degli alunni con disabilità non può essere “valutata per sottrazione”, cioè tenendo conto prevalente delle minorazioni, ma soprattutto con riguardo alle potenzialità e capacità che è compito specifico della scuola saper sviluppare e potenziare con interventi personalizzati.
L’omissione di tale brano getta una luce negativa su complesso dei documenti qui esaminati, a meno che non si voglia far leva sull’articolo della Legge di Riforma e del decreto applicativo che fanno espresso riferimento al diritto all’integrazione scolastica ed alla sua applicazione attraverso interventi specifici.

Alla luce, quindi, di tale norme esplicite, si può anche non tener conto della grave omissione testuale e si deve allora far leva sulla normativa relativa alla valutazione degli alunni con disabilità contenuta sia nell’art. 16 della Legge n° 104/92 sia nelle ordinanze sulla “Valutazione scrutini ed esami” soprattutto a partire dall’O.M. n° 90/01.

Tali norme non possono in alcun modo essere state abrogate dalla Legge n° 53/03 di riforma, né dagli atti applicativi, poiché poggiano su un passaggio della Sentenza della Corte Cost. n° 215/87, nel quale è precisato che per gli alunni con disabilità, specie intellettiva, capacità e merito non possono essere valutati secondo parametri astratti e standardizzati, ma debbono essere calibrati sulle loro peculiarità personali.

L’art. 16 della Legge n° 104/92 precisa, al comma 1, che la valutazione deve essere riferita al Piano Educativo Personalizzato che può prevedere anche la riduzione dei programmi dei contenuti delle singole discipline; al secondo comma, che il Piano Educativo Individualizzato deve essere formulato con riguardo alle effettive capacità e potenzialità degli alunni e che la valutazione deve riguardare i pregressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento.
L’ordinanza n° 90/01 all’art. 11 comma 10 e successivi riguarda la valutazione degli alunni con disabilità che può essere effettuata anche tramite prove differenziate rispetto a quelle ministeriali e tradizionali.

Non è più richiesto in tale norma, come era previsto in un decreto ministeriale del dicembre 1984, che per una valutazione positiva gli alunni con disabilità debbono realizzare risultati “comunque riconducibili” ai programmi della scuola media.
Ora si precisa che “nell’ambito degli obiettivi della scuola media” vengono effettuate prove per una valutazione complessiva degli alunni.

Tutto ciò comporta che per tali alunni che il rilascio del diploma di licenza media, si deve fondare su una valutazione del percorso personalizzato effettivamente svolto con esito positivo e che raggiunga globalmente gli obiettivi formativi della scuola media che sono più flessibili di quelli che erano una volta i rigidi programmi ministeriali.

Tale valutazione deve inoltre tener conto che, essendo stata abrogata dalla Riforma Moratti la Legge n° 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo scolastico, viene automaticamente caducata la norma contenuta nell’art. 11 comma 12 dell’ordinanza n° 90/01 che consentiva l’iscrizione alla scuola superiore agli alunni con disabilità privi del diploma di licenza media. Pertanto ad esso l’impegno del Consiglio di Classe per il raggiungimento del diploma di scuola media diviene molto più pressante come realizzazione piena del diritto allo studio e della qualità dell’integrazione degli alunni con disabilità.

E’ importante che i familiari e le loro associazioni chiedano alle singole scuole corsi di formazione soprattutto per gli insegnanti curricolari per dare attuazione alla Riforma Moratti alla luce delle argomentazioni sopra svolte.

lucrezia smilem
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