Riserva obbligatoria posti per militari

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giandan
00martedì 11 ottobre 2005 19:07
Per chi vale la riserva obbligatoria di posti per i militari delle forze armate, ecc. ecc. nei concorsi degli enti pubblici?

(niente pareri Anci, please)

giandan
00mercoledì 12 ottobre 2005 12:46
Rifaccio la domanda.

Voi, nei vostri comuni, quando fate i concorsi riservate il 30% dei posti ai militari in congedo???

Se non lo fate, mi spiegate come mai?
scanners
00mercoledì 12 ottobre 2005 16:43
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D. Lgs. 215/2001, deve essere garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
Lo stesso articolo dispone che i bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni,dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto.
Alla luce di tutto ciò non vedo come si possa non prevedere tale riserva in un bando di concorso.
Michele Dei Cas
00martedì 17 giugno 2008 14:33
Mi riallaccio; forse l'obiezione può essere la seguente: il comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 215/2001 si riallaccia all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che, a sua volta, si riallaccia all'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, a sua volta, fa richiamo all'articolo 19 della legge n. 958 del 1986, che ha sostituito l'art. 30 della legge 191/1975, che dispone l'obbligo dell'assunzione dei militari per "le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti".
Con tutti questi richiami e riallacci non è che qualcuno, Ministero della Difesa in primo luogo, si sia dimenticato che la norma iniziale prevedeva l'obbligo solo per i Comuni > 150.000 abitanti?
ferrari.m
00martedì 17 giugno 2008 16:05
Nella ricostruzione di Michele, che di primo acchito avevo elogiato incondizionatamente, c'é però un possibile "buco":
Se è vero che "il comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 215/2001 si riallaccia all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che, a sua volta, si riallaccia all'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, a sua volta, fa richiamo all'articolo 19 della legge n. 958 del 1986, che ha sostituito l'art. 30 della legge 191/1975", è vero anche che l'articolo, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 abroga l'articolo 19 della legge n. 958 del 1986.

Quindi la domanda è: se una legge del 1995 abroga un articolo di una legge del 1986 che sostituisce un articolo di una legge del 1975, è implicitamente abrogato anche l'articolo della legge del 1975, oppure rivive nella sua formulazione "ante" sostituzione? [SM=g27825]
ferrari.m
00giovedì 19 giugno 2008 13:28
Re:
ferrari.m, 17/06/2008 16.05:


Quindi la domanda è: se una legge del 1995 abroga un articolo di una legge del 1986 che sostituisce un articolo di una legge del 1975, è implicitamente abrogato anche l'articolo della legge del 1975, oppure rivive nella sua formulazione "ante" sostituzione? [SM=g27825]



Nessuno si sbilancia?

p.s. la mia banca dati giuridica mi da la norma del 1975 come vigente.

lillo1
00giovedì 19 giugno 2008 16:02
ce ne frega niente ... tanto gli ex militari NON LI VOGLIAMOOOOOOO!!!! [SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828]
ferrari.m
00venerdì 20 giugno 2008 13:32
Quando si congeda questa ci scommetto che la prenderebbero volentieri in molti comuni....

ferrari.m
00venerdì 20 giugno 2008 13:34
p.s.

per chi non l'avesse riconosciuta è questa:

Michele Dei Cas
00venerdì 20 giugno 2008 16:06
A parte, ciò, tornando all'abrogazione o non abrogazione, io non so se l'autorità dei lavori pubblici sia una fonte, ma la stessa, in tutt'altro argomento così si è espressa: "Peraltro, come pure affermato dall'ASSISTAL [SM=g27833] , si ritiene che l'abrogazione di una norma non comporta l'automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto". E, poi, anche la mia banca dati giuridica (forse però è la stessa) dà come vigente la norma del 1975. Quanto al quesito:
se una legge del 1995 abroga un articolo di una legge del 1986 che sostituisce un articolo di una legge del 1975, è implicitamente abrogato anche l'articolo della legge del 1975, oppure rivive nella sua formulazione "ante" sostituzione?, modestamente propenderei per la seconda opzione.
Se il legislatore elimina la modifica e non la norma originaria modificata, qualcosa vorrà pur dire...

lillo1
00domenica 22 giugno 2008 21:33
Re:
Michele Dei Cas, 20/06/2008 16.06:


Se il legislatore elimina la modifica e non la norma originaria modificata, qualcosa vorrà pur dire...





di questo non sarei tanto sicura. [SM=g27818]
potrebbe anche voler dire semplicemente che non ha fatto caso a tutto l'ambaradan... [SM=g27816]
come è successo, recentemente, con il ridicolo balletto delle abrogazioni e resurrezioni delle norme sulle agevolazioni per il combustibile da riscaldamento nella fascia climatica E, tanto per citare un esempio recente (dove, per inciso, si abrogava una norma modificativa del decreto originario, senza essersi resi conto che in tal modo non si abrogava l'agevolazione, come si sarebbe voluto fare, ma solo l'estensione della stessa prevista nella norma modificativa)
Michele Dei Cas
00lunedì 23 giugno 2008 08:42
Il mio voleva essere solo un criterio interpretativo, non un riferimento alla lucidità [SM=g27816] dei nostri legislatori.
ferrari.m
00lunedì 23 giugno 2008 11:07
Tra l'altro, pazienza quando le ca22ate vengono scritte per colpa di un emendamento "ad minchiam" approvato in parlamento, ma quando sono insite nelle proposte vagliate dagli uffici legislativi dei ministeri....
ferrari.m
00lunedì 21 luglio 2008 16:22
L'ANCI la pensa così:

Anci Risponde: riserva per militari in congedo nei concorsi

Un Comune ha bandito un concorso a n. 2 posti di istruttore di vigilanza. Ad avvenuta scadenza delle domande di partecipazione, il Ministero della Difesa - ufficio per la ricollocazione professionale dei militari congedati, ha scritto al Comune sostenendo la mancata applicazione della riserva per i militari in congedo, giacchè lo stesso ente ha assunto con altri concorsi già n. 2 unità secondo questa metodologia. Di qui i quesiti presentati al servizio Anci risponde:
tale riserva è operativa per un comune inferiore a 5.ooo abitanti? E’ opportuno prevederla con una integrazione al bando di concorso e ripubblicare lo stesso bando di concorso?
Bisogna applicarla in caso di scorrimento della graduatoria o nel prossimo bando di concorso?
Attualmente la legislazione vigente prevede due tipi di obblighi di riserva a favore delle forze armate – Fanno notare gli esperti del servizio - In particolare, l’art. 30 della legge n. 191/1975 prevede un obbligo di assunzione dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito, in percentuali differenziate secondo le categorie professionali. Detta disposizione si applica espressamente solo ai Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
Norma di carattere generale (dunque applicabile a tutti i Comuni) – aggiungono gli esperti - appare invece quella contenuta nell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, il quale prevede che ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito si applica la riserva del 30% per l’assunzione agli impieghi civili nell’amministrazione pubblica. I bandi di concorso, prosegue la disposizione, devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto.
La conferma di tale disposizione deriva dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che all’art. 5, tra i riservatari di posti nei pubblici concorsi, comprende espressamente sia i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati senza demerito (quota del 30%), che gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (quota 2%).
Il comma 7 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 215 citato prevede che, qualora la riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione.
Nel caso in cui – concludono gli esperti - si tratti di riserva ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, questa è obbligatoria e dunque si consiglia all'ente di ripubblicare il bando integrandolo, altrimenti gli ex militari aventi i requisiti potrebbero, giustamente, esperire ricorso nei confronti dell'amministrazione. (alm)

lillo1
00lunedì 8 marzo 2010 23:02
torno sul vecchio post perchè l'esercito si sta mobilitando contro il mio comune perchè della riserva ce ne siamo sempre fregati.

rileggendo la risposta dell'anci (per quel che vale, ma da qualche parte ci dovremo pur appoggiare ogni tanto, no??) non capisco alcune cose:

"Norma di carattere generale (dunque applicabile a tutti i Comuni) appare invece quella contenuta nell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, il quale prevede che ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito si applica la riserva del 30% per l’assunzione agli impieghi civili nell’amministrazione pubblica. I bandi di concorso, devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto.
La conferma di tale disposizione deriva dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che all’art. 5, tra i riservatari di posti nei pubblici concorsi, comprende espressamente sia i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati senza demerito (quota del 30%), che gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (quota 2%).
Il comma 7 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 215 citato prevede che, qualora la riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione.


a parte che non so come si faccia a dire che la conferma dell'obbligo previsto dalla 215/2001 si trova in un dpr che è di 7 anni prima,
non capisco bene (non avendo nessuna conoscenza dell'ordinamento militare):
- la riserva a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito (d. lgvo 215) si riferisce a categorie di militi ed ex militi diversi dalla riserva della lettera b, comma 2 art. 5 del dpr 487/94 (militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito)? se sono due categorie di militi diverse, quante riserve dobbiamo applicare per i militari? 30% + 20% ??
vi sembrerà una domanda cretina, ma non so quale differenza c'è tra la ferma breve, la ferma prefissata quadriennale, la ferma di leva prolungata, i volontari specializzati... (tra l'altro, nel 487 i militari volontari congedati senza demerito non hanno titolo alla riserva, ma solo alla preferenza - al 20 posto dopo invalidi, mutilati, orfani, divorziati e sfotrtunati vari)

e ancora:
l'art. 5 del dpr 487 dice che nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
quindi, se io bandisco un concorso per un posto solo? e questa regola vale anche per i riservisti della 215, posto che siano diversi da quelli del 487?

se la riserva della 215 è diversa da quelle dell'art. 5 del dpr 487, con che criterio applico la preferenza?

e il concetto di accantonamento delle frazioni di posti, previsto dal comma 7, come lo calcolo sui concorsi a tempo parziale? e vale all'infinito? se io bandisco un concorso dove prevedo la riserva, e nessun milite si presenta, dal concorso successivo posso ricominciare da zero o devo continuare a tenere in caldo il posto per il milite?

che palle.
cmq sti qua del ministero della difesa sono li tutto il giorno a guardare i bandi ed a conteggiare le quote, se avete dei concorsi in previsione sappiatelo che vi spiano (e poi vi sparano) [SM=g27820]









Michele Dei Cas
00mercoledì 10 marzo 2010 09:22
Ho provato a riguardare la congerie di norme sopra esposta; sarò tonto, a differenza degli esperti Anci (e di quelli dell'esercito, naturalmente), ma io continuo a non vedere perchè la normativa debba essere applicata anche ai Comuni sotto i 150.000 abitanti, per le ragioni esposte nei precedenti interventi.
Anci fa riferimento al comma 6 dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001 che è proprio il primo dei riallacci (articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che, a sua volta, si riallaccia all'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, a sua volta, fa richiamo all'articolo 19 della legge n. 958 del 1986, che ha sostituito l'art. 30 della legge 191/1975).
Ho visto anche bandi recenti che espressamente richiamano tale non applicabilità.
Anche nella GAZZETTA UFFICIALE N. 28 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 4/02/1997 che riporta il "Testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi", in nota all'art. 24 si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 191/1975, nel testo che, nella mia banca dati, risulta ancora vigente.
Se l'esercito suona le sue trombe tu minaccia di suonare le tue campane: dì loro che intendi sottoporre il caso alla corte di giustizia (senza specificare quale). Potrei convocare quella della Val di Giust.

ferrari.m
00giovedì 1 aprile 2010 20:48
Tra un po' dovremmo emanare un bando per agenti di PM e vorrei inserire la riserva per i militari (così mi levo il problema con il ministero), qualcuno sa indicarmi precisamente quali riserve devo prevedere?
lillo1
00giovedì 1 aprile 2010 22:14
se non hai fretta si, quello del ministero che ha fatto la crociata contro il nostro bando ci ha mandato un fax con tutti gli esempi e le casistiche. ma ce l'ho in comune, domani cerco di ricordarmi di cercarlo.

ferrari.m
00giovedì 1 aprile 2010 22:39
Grazie 1000, in privato ti mando il n° di fax
lillo1
00venerdì 2 aprile 2010 15:28
inviato fax.
trattami bene i militari, mi raccomando.

[SM=g27823]




Laviniam
00giovedì 23 febbraio 2012 16:48
e la procedura quale è?
Mi intrometto nella discussione spostando in avanti la questione. Se ho un nominativo di un riservatario da assumere ex militare volontario, èche percorso devo fare per assumerlo? E cioè: verificato il possesso reale dei requisiti, cosa si deve fare di particolare nell'iter d'assunzione? Finora mi è capitato di assumere solo riservatari ai sensi della L. 68/99, nel qual caso la procedura di assunzione è particolare, lunghina e in collaborazione con asl e centro per l'impiego - collocamento mirato. In questo caso è necessario solo procurarsi l'attestato di servizio rilasciato al momento del congedo al candidato? C'è qualche ente (ministero, centro per l'impiego...) che deve rilasciare una sorta di autorizzazione all'assunzione? O basta, dopo aver verificato il requisito che da diritto alla riserva, comunicare entro il gennaio dell'anno successivo al Ministero della difesa l'avvenuta assunzione? Aiutatemi!!! Qui nessuno sa dirmi che fare...
rickitzi
00sabato 19 maggio 2012 09:54
In merito alla vostra discussione voglio segnalare che l'assunzione per gli ex militari e stata modificata con D. LGS 66 del 2010 art 1014, 3 cito
"3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche
amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei
militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata
al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che
prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni,
dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione
dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali
amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero
della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di
gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai
sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La
riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco."
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