criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

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marco panaro
00martedì 19 luglio 2005 15:03
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III ter 13/7/2005 n. 5658

Nell'aggiudicazione della fornitura di beni, è legittima l'adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 19 D.L.vo 24 luglio 1992 n. 358, nel caso in cui il capitolato tecnico preveda una serie di caratteristiche tecniche che devono avere i macchinari ma sia anche ammessa un’offerta migliorativa rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.

marco panaro
00mercoledì 3 agosto 2005 12:52
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Catanzaro sez.I 18/7/2005 n. 1266

La rigida predeterminazione dei criteri consente, negli appalti di servizi, alla Commissione di attribuire punteggi, che contengono in se un sintetico giudizio, senza che sia richiesta una motivazione discorsiva, in conformità alla giurisprudenza consolidata (v. tra le tante CdS VI 7251/2003, CdS IV 2924/2000; Tar Umbria 69/2003)
marco panaro
00giovedì 25 agosto 2005 16:48
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.III 27/7/2005 n. 1325

Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, a fronte del meccanismo per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può portare ad alcun apprezzabile risultato l’esperimento del subprocedimento dell’offerta migliorativa, poiché anche l’ulteriore riduzione dell’offerta economica non potrebbe attribuire comunque ulteriori punti oltre il tetto massimo già fissato.
marco panaro
00giovedì 25 agosto 2005 16:49
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.II 27/7/2005 n. 1337

Ove il criterio di aggiudicazione della gara sia quello previsto dall’art. 23, co. 1 lett. b) D.Lgs.vo n.157/95, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile anche in relazione alla “qualità della proposta espressa con un progetto migliorativo, anche in varianti, con particolare riferimento all’organizzazione e alle modalità di svolgimento dei servizi”, le difformità dell’offerta rispetto alla proposta della stazione appaltante possono incidere sfavorevolemente nella determinazione del punteggio attribuibile alla stessa senza però comportarne addirittura l’esclusione.
marco panaro
00mercoledì 31 agosto 2005 15:09
Consiglio di Stato sez.V 30/8/2005 n. 4423

Nel caso che i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi non appaiano nel bando o nel disciplinare o negli atti della commissione, non può affermarsi che le preferenze date nel “confronto a coppie” siano basate su parametri predefiniti, né che esse, nel confronto diretto, siano sorrette da una qualche indicazione dei criteri di valutazione seguiti e il punteggio numerico non può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
marco panaro
00lunedì 12 settembre 2005 12:04
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.I ter 7/9/2005 n. 6602

Nel caso in cui i nuovi subparametri di valutazione individuati dalla Commissione dopo l’apertura delle offerte comportano la formulazione di giudizi – e l’assegnazione dei relativi punteggi – relativamente ad elementi che non erano invece oggetto di giudizio (e di punteggio) nella originaria individuazione dei subparametri o comunque l’introduzione di elementi di giudizio affatto differenti, a prescindere dalla valutazione delle offerte economiche, l’assoluta incertezza manifestata dalla Commissione nel corso del procedimento in ordine ai criteri ritenuti adeguati per la selezione delle migliori offerte tecniche introduce forti elementi di irrazionalità e contraddittorietà nell’individuazione dei progetti complessivamente meglio rispondenti a garantire l’ottimale espletamento del servizio, in una prospettiva di buon andamento dell’azione amministrativa.
marco panaro
00giovedì 15 settembre 2005 17:31
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.II 6/9/2005 n. 4293

E’ legittima la previsione di una netta prevalenza dell’elemento qualità sul prezzo, ai fini della valutazione delle offerte, ove si tratti di servizio contraddistinto da soluzioni progettuali od organizzative caratterizzate da particolare originalità e che presenti una certa complessità tecnica, artistica e scientifica.
marco panaro
00giovedì 22 settembre 2005 17:18
Consiglio di Stato sez.V 9/9/2005 n. 4684

La circostanza per cui la Commissione di gara ha stabilito di “leggere interamente entrambe le offerte per conoscere il tenore complessivo delle proposte progettuali, per poi procedere alla loro comparazione ed apprezzamento” non comporta illegittimità, se ciò è avvenuto preliminarmente rispetto al confronto a coppie vero e proprio, mentre la valutazione delle offerte è stata effettuata da ciascun commissario, il quale ha proceduto separatamente alla valorizzazione delle specifiche voci soggette all’applicazione del metodo del confronto a coppie, pervenendo alla formulazione di autonomi giudizi.
marco panaro
00giovedì 22 settembre 2005 17:42
Consiglio di Stato sez.VI 9/9/2005 n. 4685

Sono illegittimi degli atti del procedimento di gara, ove non siano stati previamente stabiliti i criteri di valutazione delle offerte sulla cui base effettuare il confronto a coppie.
marco panaro
00martedì 27 settembre 2005 15:21
Consiglio di Stato sez.V 21/9/2005 n. 4938

E' rimesso alla discrezionalità tecnica delle Amministrazioni il potere di indicare il valore da dare in concreto a ciascun elemento di valutazione ed il rapporto tra di essi, in relazione alle caratteristiche del servizio che forma oggetto del contratto.
marco panaro
00lunedì 3 ottobre 2005 17:17
Consiglio di Stato sez.V 28/9/2005 n. 5196

La commissione valutatrice può specificare i criteri di valutazione delle offerte, ma ciò può fare solo in termini circoscritti, assegnando pesi specifici a singole voci che debbono comporre le offerte stesse; voci che, peraltro, debbono essere state sufficientemente precisate da bando, lettera d’invito e CSA per consentire un’appropriata e conforme formulazione dell’offerta.
marco panaro
00martedì 4 ottobre 2005 11:22
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.I 28/9/2005 n. 1662

Per consolidato orientamento giurisprudenziale "la regolarità di una gara di appalto pubblico è inficiata per il solo fatto del mancato rispetto del principio per il quale la determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi (allorché ai criteri è collegata l'assegnazione di un punteggio) deve necessariamente precedere l'apertura delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell'aggiudicazione e ciò indipendentemente dall'accertare se nel caso concreto l'organo deputato ad effettuare le predette valutazioni sia effettivamente venuto a conoscenza del contenuto delle buste" (Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533; in senso analogo TAR Sicilia, Palermo, sez. II n. 1358/2004).
marco panaro
00martedì 4 ottobre 2005 11:43
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari sez.I 28/9/2005 n. 4089

Negli appalti di servizi da aggiudicare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa legittima la limitazione della seduta pubblica alla sola fase di apertura dei plichi contenenti le offerte, di verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte tecnica ed economica e di esame della documentazione prodotta dai concorrenti per l’ammissione alla gara (ciò che costituisce il minimum imprescindibile per non incorrere nella violazione dei principi di pubblicità e trasparenza), rimettendo a seduta non pubblica l’apertura e la valutazione sia dell’offerta tecnica che di quella economica, in ragione della stretta correlazione esistente fra la valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, pur nel rispetto del principio secondo cui la prima deve essere esaminata senza conoscere il contenuto della seconda (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 14.4.2000, nr. 2235; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 5.9.2003, nr. 7435; Id., 11.7.2002, nr. 6264; T.A.R. Basilicata, 8.4.2002, nr. 286).
marco panaro
00venerdì 7 ottobre 2005 13:45
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III 4/10/2005 n. 7719

E' illegittimo il procedimento di gara i verbali del quale riportano tutti la seguente identica e stereotipa formula “…dopo l’esame della documentazione la Commissione attribuisce i punteggi relativi al merito tecnico ed al merito qualitativo che vengono riportati nella tabella allegata al presente verbale…”, cui si accompagna null’altro che l’indicazione, in detta tabella, del punteggio complessivo attribuito per ciascuna delle due macro voci a ciascun concorrente valutato.
marco panaro
00martedì 15 novembre 2005 14:36
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 4/11/2005 n. 2451

Alla stregua del comune e condiviso orientamento in subiecta materia, “nel caso di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali con attribuzione di punteggi, legati a valutazioni di ordine tecnico (licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; appalto concorso), l'illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l'esame delle altre offerte, rende necessario il rinnovo dell'intero procedimento di gara, a partire dalla stessa fase di presentazione delle offerte”, atteso che “la riammissione delle imprese originariamente escluse impedirebbe di effettuare una valutazione delle loro offerte rispettando i principi della par condicio tra i concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo, perché la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dalla intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio” (in terminis, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2001, n. 661; T.A.R Lazio – Roma, Sez. III, 10 luglio 2002, n. 6237; T.A.R Campania – Napoli, Sez. II, 4 febbraio 2003, n. 638).
marco panaro
00lunedì 21 novembre 2005 11:24
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.I 9/11/2005 n. 5006

Sono legittime le clausole che prevedono l’attribuzione di uno specifico punteggio utile ai fini dell’aggiudicazione, per la valutazione degli elementi “numero, esperienza e qualifica del personale (curricula) di riferimento per l’appalto”, “numero di servizi analoghi svolti a livello nazionale nel triennio", “certificazione del sistema di qualità aziendale”, poiché esse si riferiscono ad elementi qualificanti la concreta prestazione da eseguire
marco panaro
00lunedì 21 novembre 2005 11:51
Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata 7/11/2005 n. 995

L’attribuzione del giusto punteggio può essere determinata dal Giudice Amministrativo, quando la valutazione dei criteri di selezione dell’offerta più vantaggiosa sono stati fissati dall’Amministrazione in modo vincolato.
marco panaro
00venerdì 25 novembre 2005 09:16
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze 21/11/2005 n. 6901

Sussiste a carico del bando di gara il vizio di eccesso di potere, ove preveda un'eccessiva valenza ponderale dell’elemento prezzo.
marco panaro
00venerdì 25 novembre 2005 09:21
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 18/11/2005 n. 19308

Le analitiche indicazioni numeriche che concorrono a determinare il punteggio conclusivo costituiscono una modalità sintetica e schematica, che soddisfa l’obbligo dell’amministrazione di giustificare il proprio apprezzamento tecnico-discrezionale in maniera non meno eloquente di altre forme testuali di esternazione della motivazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 24/1/2005, n. 110; sez. V, 31/5/2002, n. 3044).
marco panaro
00venerdì 25 novembre 2005 10:34
Consiglio di Stato sez.V 16/11/2005 n. 6403

Per quanto concerne la valutazione dell'offerta economica, correttamente la commissione giudicatrice assegna identico punteggio alle due offerte, essendo la differenza tra di esse solo di circa mille euro e dovendosi troncare i decimali secondo la specifica formula indicata nella modalità di valutazione dell’offerta.
marco panaro
00giovedì 1 dicembre 2005 10:02
Corte di Giustizia Europea sez.II 24/11/2005 n. C331/04

L'art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l'art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall'amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d'oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

- non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara;

- non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;

- non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.
marco panaro
00venerdì 9 dicembre 2005 10:38
Consiglio di Stato sez.V 29/11/2005 n. 6773

La comparazione con il metodo di valutazione del confronto a coppie appare pienamente sostitutiva della motivazione propria dell’esame dei singoli progetti uno ad uno, in quanto l’espressione del punteggio numerico alle singole preferenze riportate sulle schede dà conto dei giudizio tecnico dei commissari di gara.
marco panaro
00venerdì 16 dicembre 2005 12:58
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.I ter 14/12/2005 n. 13668

E' illegittima per difetto di motivazione nella valutazione delle offerte la procedura di gara e in via derivata la conclusiva determinazione di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della stessa, ove il supporto motivazionale si riduca alla sola indicazione del punteggio numerico, in difetto di un particolare dettaglio dei criteri.
marco panaro
00venerdì 30 dicembre 2005 11:44
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 20 dicembre 2005, n. 5634

La mera indicazione di un difetto di motivazione non è sufficiente a rendere illegittima l’attribuzione del punteggio assegnato dalla Commissione in quanto il Tribunale, prima di valutare la fondatezza della censura, deve verificare – come noto – l’utilità che alla deducente deriverebbe dall’accoglimento della doglianza dedotta, mancando la quale è preclusa al giudice ogni indagine nel merito.
marco panaro
00lunedì 2 gennaio 2006 11:44
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 13 dicembre 2005, n. 4958

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la fissazione o la specificazione dei criteri di apprezzamento delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell’aggiudicazione ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.

Il principio risponde all’esigenza di garantire la regolarità del procedimento valutativo e l’imparzialità del risultato, che risulterebbero compromessi dalla mera possibilità di conoscenza delle offerte o degli elementi suscettibili di attribuzione del punteggio, posto che la tardiva fissazione dei criteri consente di calibrare i parametri di giudizio ai caratteri specifici delle offerte conosciute o per le quali è venuta meno la garanzia di segretezza per effetto dell’apertura della relativa busta, il che collide con elementari principi di trasparenza dell’azione amministrativa e altera le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti (Cons.Stato, V, 25/11/2002, n.6481; idem, 26/1/2001, n.264; idem, 30/10/2002, n.5966; Cons.Stato, VI, 16/11/2000, n.6128; TAR Lombardia, Milano, III, 22/2/2005, n.411; idem, 5/6/2001, n.4209).
marco panaro
00martedì 3 gennaio 2006 10:12
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 20/12/2005 n. 20488

Il capitolato che inserisca come criteri valutativi dell’offerta aspetti afferenti la sola capacità generale delle imprese concorrenti, quali il numero, l’importo e la durata dei contratti pregressi, le risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali partecipazioni in società miste a capitale pubblico maggioritario, prevedendo al riguardo l’attribuzione di specifici punteggi, finisce senz’altro per violare i principi di trasparenza e par condicio, con consequenziale illegittimità di tutti gli atti del procedimento.
marco panaro
00venerdì 20 gennaio 2006 09:56
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Parma 6/12/2005 Ordinanza n. 334

Le disposizioni di cui all’art.59 comma 4 della L. 23/12/1999 n.488 e all’art.90, commi 1 e 2 della L.R. Emilia Romagna 4/11/2002 n.29, laddove esse prescrivono che gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva siano aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17/3/1995 n.157, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari e agroalimentari offerti, si applicano a tutti gli appalti di servizi e, quindi, indipendentemente dal fatto che il valore di stima degli stessi sia sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
marco panaro
00martedì 21 febbraio 2006 11:18
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez.I 6/2/2006 n. 302

Ove la “lex specialis” abbia dettagliatamente predeterminato le singole componenti dei diversi elementi di valutazione; ovvero, in altre parole, sia stata prestabilita una griglia di valutazione, la formulazione di punteggi numerici secondo un criterio comparativo, con riguardo a ognuna delle caratteristiche da tenere in considerazione, sembra costituire motivazione sufficiente, come tale idonea a far comprendere le ragioni delle scelte effettuate.
lillo1
00venerdì 11 gennaio 2008 21:07

cds sez. V - 6837/2007 (gara x servizio di teoreria con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa- graduazione dei punteggi: illegittimità del bando di una gara per il servizio di tesoreria che, ai fini dell'aggiudicazione, attribuisce all’elemento economico un peso inferiore rispetto a quello assegnato agli elementi tecnici dell’offerta).

(...)

Fondata è, invece, la riproposta doglianza, di cui al quarto motivo del ricorso in primo grado, che attiene anch’essa ai criteri indicati nel bando ed al maggior peso attribuito dalla lex specialis , rispetto a quello economico, agli elementi tecnici dell’offerta, indicati dall’art. 23, co.1, lett b, del d.lgv n. 157 del 1995.

Ai sensi dell’art. 209,comma primo, del d.lgv 18 agosto 2000 n. 267 del 2000 (che corrisponde all’art. 51 del d.lgv 25 febbraio 1995 n. 77, ora abrogato), il servizio di tesoreria “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ..”(si veda anche la l. n. 720 del 1984 ed i relativi regolamenti attuativi).

Le operazioni di tesoreria comprendono quelle relative al servizio di cassa.

L’attribuzione dei punteggi alle singole componenti dell’offerta è rimessa al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Nondimeno, avuto riguardo all’oggetto della gara (servizio di tesoreria) non può non essere osservato come la misura dei tassi attivi e passivi sia l’elemento di maggior peso dell’offerta, idoneo a determinare per l’Ente un vantaggio economico anche consistente, mentre gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente sono in gran parte regolati dalla normativa di settore, per cui ridotta è l’utilità marginale ricavabile dai profili più strettamente funzionali.

La determinazione, in particolare, del tasso passivo d’interesse, essendo normalmente le Amministrazioni locali in costante deficienza di cassa, appare essere l’elemento cardine della valutazione delle condizioni contrattuali economicamente più vantaggiose.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, nella specie si manifesta illogico l’aver attribuito all’elemento economico un peso di gran lunga inferiore (40%) rispetto a quello assegnato agli elementi tecnici (60%) dell’offerta, senza tener conto della capacità di quest’ultimi di sviluppare un valore aggiuntivo alle prestazioni rese .

3.-Per quanto sopra dedotto, l’appello deve essere accolto

(nei limiti di cui in motivazione).

Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie il ricorso in appello e per l’effetto riforma la sentenza gravata nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Michele Dei Cas
00sabato 12 gennaio 2008 09:23
Nel caso si trattava della tesoreria di Taranto, Comune che mi pare abbia problemi, ma affermare in modo così apodittico
"La determinazione, in particolare, del tasso passivo d’interesse, essendo normalmente le Amministrazioni locali in costante deficienza di cassa, appare essere l’elemento cardine della valutazione delle condizioni contrattuali economicamente più vantaggiose" significa non conoscere la realtà degli enti locali, e, negli aspetti economici, chi giudica senza conoscere, fa danni.
Interessante, invece, l'altro principio:
"gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente sono in gran parte regolati dalla normativa di settore, per cui ridotta è l’utilità marginale ricavabile dai profili più strettamente funzionali".
Sarebbe il caso di capire che, contro l'interesse delle banche ma nell'interesse degli enti, il dato più importante per l'aggiudicazione è "contributo" o sponsorizzazione che dir si voglia.
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