difetto di motivazione

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marco panaro
00martedì 5 settembre 2006 12:59
Consiglio di Stato sez.V 30/8/2006 n. 5064

Il difetto di motivazione, per costante giurisprudenza, si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito nell’emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l’adozione. Ne consegue che nell’ipotesi in cui tali ragioni risultino facilmente intuibili, in base alla funzione inequivocabile dell’atto, una esternazione formale non è richiesta.
marco panaro
00martedì 5 giugno 2007 16:59
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. II ter, sent. 5042/2007
Il rapporto dei carabinieri (non a caso percepito dall’amministrazione, sia per contenuto che per i toni, come vero e proprio ordine, appesantito da inevitabile timore reverenziale) era solo l’occasione per avviare accertamenti istruttori che, ove pure avessero portato alla applicazione della misura sanzionatoria, lo avrebbero dovuto fare sulla base di autonome ed effettive valutazioni correttamente espresse in una motivazione comprensibile ed esauriente (TR.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, 30 settembre 1994 n. 400).
marco panaro
00mercoledì 11 luglio 2007 13:00
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, Sezione 1, Sentenza n. 5205/2007
L'art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990 ammette la possibilità della motivazione per relationem, purchè l’atto che fornisce la motivazione sia espressamente richiamato e reso disponibile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale disponibilità debba essere intesa non nel senso della materiale allegazione dell’atto stesso, ma della possibilità della conoscenza dell’atto, in visione o copia, su istanza di parte.
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