TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, Sezione 1, Sentenza n. 5205/2007
L'art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990 ammette la possibilità della motivazione per relationem, purchè l’atto che fornisce la motivazione sia espressamente richiamato e reso disponibile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale disponibilità debba essere intesa non nel senso della materiale allegazione dell’atto stesso, ma della possibilità della conoscenza dell’atto, in visione o copia, su istanza di parte.