elezioni amministrative

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marco panaro
00giovedì 3 febbraio 2005 16:21
DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2005, n. 8 (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005) - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 2.

Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

(omissis)

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
marco panaro
00sabato 8 dicembre 2007 11:42
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sent. N. 269/07
Il Tribunale ritiene di non poter recepire l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 10 del 24 novembre 2005, secondo la quale tutti gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, compresi quelli immediatamente lesivi (come quelli di esclusione o di ammissione delle liste), devono essere impugnati entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e non sarebbe, dunque, ammissibile la loro impugnazione immediata, con conseguente impossibilità di richiedere eventuali misure cautelari.
Tale indirizzo, recentemente inaugurato (ma successivamente disatteso dallo stesso Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare: vd. V, ord 16 maggio 2006 n. 2368) non può essere condiviso, risultando per un verso evidente ed incontestabile il carattere immediatamente lesivo, quale “arresto procedimentale”, dei provvedimenti di non ammissione di liste elettorali, e, per altro verso, che una tutela giurisdizionale accordata in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni e, quindi, in un contesto anche politicamente ormai mutato, non è coerente con i principi di rilievo costituzionale sul giusto processo.
D’altronde, gli inconvenienti prospettati nella citata decisione n. 10/05, e cioè il fatto che l'ammissione con riserva della lista, e con essa i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori, e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide, così che in definitiva l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente, non sembrano decisive considerato che:
- esse, in generale, tenderebbero ad escludere l’opportunità di qualunque intervento cautelare di tipo propulsivo, laddove è invece assolutamente evidente – con riferimento alla materia che ci occupa - che l’illegittima esclusione di una lista produce sul risultato elettorale effetti invalidanti di portata potenzialmente superiore a quelli riconducibili ad un’ammissione disposta in sede cautelare e, quindi, sottoposta ad un vaglio giurisdizionale, anche se poi in ipotesi non confermata con decisione definitiva;
- il tenore letterale dell’art. 83, comma 11, T.u. n. 570/60 pare suscettibile di una lettura diversa, che riconnetta alla proclamazione degli eletti solo la funzione di dies a quo per la proposizione del ricorso, ma non già di unico atto impugnabile, essendo contestabili tutte “le operazioni elettorali”;
- l’interpretazione prospettata, che risente di una formulazione della normativa in materia ormai datata, siccome precedente alla stessa istituzione dei tribunali amministrativi, crea ingiustificate disparità di trattamento tra i meccanismi di tutela cautelare e di merito in materia elettorale e quelli propri, secondo il diritto vivente, di casi analoghi (in particolare procedure concorsuali e procedure di gara; in termini, Tar Lecce, I, ord. 10 maggio 2006 n. 536).
marco panaro
00sabato 8 dicembre 2007 12:52
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione I, Sent. N. 774/07
Deve ritenersi inammissibile l'impugnazione dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale se non sia stato successivamente impugnato l'atto di proclamazione degli eletti e ciò in quanto gli atti interni del procedimento elettorale non sono autonomamente impugnabili e la loro eventuale illegittimità può farsi valere unicamente con l'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento rappresentato dall'atto di proclamazione degli eletti.
marco panaro
00sabato 8 dicembre 2007 12:56
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione I, Sent. N. 773/07
Il Tribunale, in materia di competizione elettorale, pur riconoscendo la valenza del principio della più amplia partecipazione delle liste alle competizioni elettorali, non può, però, che riaffermare il principio secondo cui la tardiva presentazione delle certificazioni elettorali, relative ai candidati di una lista aspirante a partecipare alle elezioni, se non giustificabile in base a cause di forza maggiore o a fatto di terzi, legittimamente fonda la non ammissione e la ricusazione della lista medesima, sul presupposto atteso che, in materia elettorale, il rigido formalismo della procedura, e in particolare delle fasi attinenti alla presentazione delle liste, appare giustificato e da esigenze di carattere sostanziale, tese a garantire che le candidature rispettino le prescrizioni di legge, e dalla necessità di assicurare la "par condicio" fra le liste concorrenti, imponendo a tutte il rispetto rigoroso e tempestivo delle regole di presentazione delle candidature.
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