Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sent. N. 269/07
Il Tribunale ritiene di non poter recepire l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 10 del 24 novembre 2005, secondo la quale tutti gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, compresi quelli immediatamente lesivi (come quelli di esclusione o di ammissione delle liste), devono essere impugnati entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e non sarebbe, dunque, ammissibile la loro impugnazione immediata, con conseguente impossibilità di richiedere eventuali misure cautelari.
Tale indirizzo, recentemente inaugurato (ma successivamente disatteso dallo stesso Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare: vd. V, ord 16 maggio 2006 n. 2368) non può essere condiviso, risultando per un verso evidente ed incontestabile il carattere immediatamente lesivo, quale “arresto procedimentale”, dei provvedimenti di non ammissione di liste elettorali, e, per altro verso, che una tutela giurisdizionale accordata in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni e, quindi, in un contesto anche politicamente ormai mutato, non è coerente con i principi di rilievo costituzionale sul giusto processo.
D’altronde, gli inconvenienti prospettati nella citata decisione n. 10/05, e cioè il fatto che l'ammissione con riserva della lista, e con essa i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori, e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide, così che in definitiva l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente, non sembrano decisive considerato che:
- esse, in generale, tenderebbero ad escludere l’opportunità di qualunque intervento cautelare di tipo propulsivo, laddove è invece assolutamente evidente – con riferimento alla materia che ci occupa - che l’illegittima esclusione di una lista produce sul risultato elettorale effetti invalidanti di portata potenzialmente superiore a quelli riconducibili ad un’ammissione disposta in sede cautelare e, quindi, sottoposta ad un vaglio giurisdizionale, anche se poi in ipotesi non confermata con decisione definitiva;
- il tenore letterale dell’art. 83, comma 11, T.u. n. 570/60 pare suscettibile di una lettura diversa, che riconnetta alla proclamazione degli eletti solo la funzione di dies a quo per la proposizione del ricorso, ma non già di unico atto impugnabile, essendo contestabili tutte “le operazioni elettorali”;
- l’interpretazione prospettata, che risente di una formulazione della normativa in materia ormai datata, siccome precedente alla stessa istituzione dei tribunali amministrativi, crea ingiustificate disparità di trattamento tra i meccanismi di tutela cautelare e di merito in materia elettorale e quelli propri, secondo il diritto vivente, di casi analoghi (in particolare procedure concorsuali e procedure di gara; in termini, Tar Lecce, I, ord. 10 maggio 2006 n. 536).