ma si può fare un ricorso del genere?

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marco panaro
00giovedì 19 agosto 2004 13:04
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 4 agosto 2004, n. 3246

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3649/1998 proposto da Di Iorio Gianna, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Barboni nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita n. 3;
contro
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica (già della Pubblica Istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato “ex lege” in Milano, via Freguglia n. 1;
- la Commissione giudicatrice degli esami di maturità classica n. XXV presso il Liceo scientifico con sezione classica di San Donato Milanese, in persona del suo Presidente, non costituita;
per l'annullamento
del punteggio attribuito alla ricorrente, fermo il giudizio di maturità conseguito, dalla XXV^ Commissione giudicatrice degli esami di maturità classica, anno scolastico 1997/98, con ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
VISTA la memoria prodotta dall’amministrazione resistente;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2004 il Ref. Daniele Dongiovanni;
Udito, ai preliminari, l'avv. Barboni per la ricorrente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, studente del Liceo Classico di San Donato Milanese, ha conseguito, nel corso degli anni scolastici, ottimi risultati vantando, in tutte le materie, votazioni oscillanti tra il sette e l’otto.
Il Consiglio di classe ha, infatti ammesso la Di Iorio all’esame di maturità con un giudizio complessivo lusinghiero giustificato dagli ottimi risultati conseguiti in tutte le discipline.
La commissione giudicatrice, al termine dell’esame di maturità, ha tuttavia attribuito alla deducente il voto finale di 46/60 con il seguente giudizio “la candidata Di Iorio, presentata dal Consiglio di classe con un giudizio molto lusinghiero, con un curriculum brillante, ha fornito prove d’esame che non hanno confermato i dati scolastici. La sua preparazione risulta comunque sicura e consapevole e testimonia buone capacità organizzative ed educative e mezzi espressivi che, abbastanza vivaci, permettono di esprimere un giudizio di piena maturità”.
Avverso tale valutazione, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa l'interessata, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 197, commi 13 e 14, del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 e dell’art. 56, commi 4 e 5, dell’O.M. 20 febbario 1998 n. 65 coordinato con la circolare 29 gennaio 1997 n. 72 e l’O.M. 27 maggio 1997 n. 330; eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta.
La valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice è contraddittoria ed illogica in quanto non ha tenuto in debita considerazione, come previsto dalle normative sopra richiamate, tutti gli elementi a disposizione come il curriculum scolastico della ricorrente, i giudizi lusinghieri del Consiglio di classe e tutte le valutazioni espresse durante gli anni scolastici.
La commissione, nella votazione e nel giudizio finale di maturità, non ha correttamente valutato tali elementi dando, di fatto, esclusiva considerazione alle prove d’esame della ricorrente, il cui esito è stato peraltro giudicato più che sufficiente;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà; eccesso di potere per sviamento.
L’art. 56, n. 4 dell’O.M. n. 65 del 1998 dispone che le valutazioni della Commissione siano congruamente motivate prendendo in considerazione la carriera scolastica, gli atti del Consiglio di classe e ogni altro documento del candidato.
Da ciò si evince che il giudizio di maturità, soprattutto nel caso in cui le prove di esame non confermino i risultati scolastici, deve esporre esaurientemente le ragioni di tali esiti difformi.
In sede di giudizio finale, al contrario, è mancata la ponderazione scrupolosa delle risultanze acquisite in sede d’esame: infatti, se la commissione d’esame avesse valutato le predette prove alla luce dei risultati ampiamente positivi conseguiti dalla ricorrente durante l’intero iter scolastico sarebbe giunta a risultati più positivi e ragionevoli.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 2953/98, è stata respinta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, la difesa erariale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2004, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a profili diversi di un’unica censura.
2. La ricorrente ha sostenuto l’esame di maturità classica al termine dell’a.s. 1997/98.
Nelle prove d’esame, ha riportato i seguenti risultati, non contestati in questa sede:
- prova scritta di italiano: sufficiente;
- prova scritta di greco: più che sufficiente;
- colloquio di italiano: discreto;
- colloquio di latino: sufficiente.
Al termine dell’esame, la Commissione, pur dando atto dell’ottimo curriculum scolastico della ricorrente e del giudizio lusinghiero del Consiglio di classe, le ha attribuito il voto finale di 46/60 (quarantasei/sessantesimi).
La deducente contesta tale giudizio in quanto la predetta Commissione non avrebbe tenuto in debito conto gli ottimi risultati conseguiti durante gli anni scolastici ed i brillanti giudizi espressi sul proprio conto dal Consiglio di classe.
2.1 Le censure non sono fondate.
2.2 Va, innanzitutto, rilevato che il giudizio formulato dalla Commissione d’esame, ai fini del voto numerico, vada inserito in una lettura completa dell'intera prova di maturità.
Come già è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St., sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4154), nella formulazione del giudizio di maturità, l'esito delle prove di esame assume valore preminente rispetto ad altri elementi estrinseci (come il curriculum scolastico ed il giudizio di ammissione) dovendo tali risultanze essere valutate in via sussidiaria ed integrativa ed assumendo rilievo solo in caso di grave contrasto con le prove d'esame, che, nel caso di specie, non è ravvisabile.
In ragione di ciò, non appaiono sussistenti le dedotte censure in quanto la Commissione, come risulta dal giudizio finale, ha preso in considerazione sia le valutazioni “storiche” della candidata che l’esito delle prove di esame, attribuendole comunque un giudizio positivo (46/60).
Per quanto concerne l'attribuzione numerica del voto, va, infatti, evidenziato che il sindacato del giudice di legittimità deve tendere ad accertare, una volta rispettate le regole formali del procedimento, se i commissari di esame abbiano o meno ponderatamente valutato tutti i dati obiettivi a loro disposizione; oltre tale limite, si entra in un'area interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile.
Ciò posto, l’operato della Commissione giudicatrice, nel caso di specie, appare corretto né sussistono profili di contraddittorietà tra il giudizio formulato e la sua espressione numerica.
Il predetto organo collegiale ha, infatti, preso in considerazione il curriculum scolastico della candidata ma ha anche dato atto che tali lusinghieri giudizi non sono stati confermati in sede d’esame, sebbene le prove siano state, nel loro complesso, più che sufficienti.
Da quanto espresso nel giudizio finale, non sono, quindi, ravvisabili elementi di contraddittorietà ed illogicità tali da far ritenere l’operato della Commissione d'esame inficiato da profili di illegittimità.
3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguia dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2004, con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Domenico Giordano - Consigliere
Daniele Dongiovanni – Referendario est.
cicolex
00giovedì 19 agosto 2004 14:19
[SM=g27825]
Commissario Maigret
00giovedì 19 agosto 2004 17:29
[SM=g27825] [SM=g27825] [SM=g27825]


Comunque per avere qualche speranza avrebbe dovuto contestare le votazioni delle prove d'esame.

marco panaro
00giovedì 19 agosto 2004 18:47
Capisco uno che fa ricorso sulla bocciatura... almeno ci prova... ma sul voto [SM=g27825]

Sono pronto a scommettere che il padre della tipa fa l'avvocato [SM=g27828]
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