ordinanza di demolizione e obbligo di motivazione

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lillo1
00venerdì 25 maggio 2007 22:54
è stata impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia un’ordinanza di demolizione di opere abusive e, tra i vari motivi, è stato dedotto il difetto di motivazione. Il Tar Brescia, con sentenza n. 418 del 16 maggio 2007, ha chiarito che l’abuso edilizio è illecito permanente rispetto al quale l’ordinanza di demolizione si pone come rimedio ripristinatorio del precedente assetto legale. La p.a. ha il dovere di reprimere gli abusi edilizi che non sono soggetti a termini di prescrizione o decadenza; la sanzione di tali illeciti è anzi atto dovuto, che non consente margini di discrezionalità sia nell’an che nel quantum. Da ciò deriva che, per giustificare la demolizione, non occorre una particolare motivazione all’infuori della indicazione della difformità posta in essere. nell’ipotesi in cui la p.a. non abbia tempestivamente esercitato i poteri repressivi, l’ordinanza di demolizione ad ogni modo non può ritenersi viziata perché è qualificabile come atto dovuto a fronte di un illecito permanente; non è, pertanto, configurabile nessun affidamento privato per il solo fatto della tardiva scoperta dell’illecito da parte del comune.
marco panaro
00martedì 21 agosto 2007 12:28
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, Sezione II, Sentenza n. 1718/2007
La presentazione dell'istanza di condono comporta la sopravvenuta carenza d'interesse alla coltivazione dell'impugnativa avverso il provvedimento demolitorio, posto che la presentazione di tale istanza determina la sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordine di demolizione in precedenza irrogato, precludendone l'esecuzione, con la conseguenza che, anche in ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sanatoria, il Comune è tenuto a rinnovare, con l'adozione di una nuova determinazione, l'ordine di rimozione delle opere eseguite senza titolo, per cui l'interesse del ricorrente si sposta dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio in precedenza adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto, esplicito o implicito, dell'istanza di condono (cfr. T.A.R. Sardegna n. 769 del 10 luglio 2001).
marco panaro
00giovedì 15 novembre 2007 14:21
T.A.R. Lombardia – sent. N. 6200/2007 del 08/11/2007
Il potere di irrogare delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica può essere esercitato in ogni tempo, posto che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione, né di decadenza, e che riguarda una situazione di illiceità permanente, ossia una situazione di fatto attualmente contra ius. Esso, inoltre, non necessita di specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell’interesse pubblico ad irrogare la sanzione, neppure quando l’abuso sia stato commesso parecchi anni prima, non essendo configurabile nessun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che, in disparte l’idoneità o meno del tempo a consolidarla, rimane contra ius.
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