ricorso per revocazione

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marco panaro
00venerdì 4 maggio 2007 13:05
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, N. 1808/07 REG.DEC.

Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per successiva scoperta di un documento decisivo non tempestivamente esibito (art. 395, n. 3 c.p.c.,), la precedente ignoranza dell’esistenza di tale documento non è sufficiente, ove essa sia conseguenza della colpa o negligenza dell’interessato.
Il ricorrente deve fornire prova rigorosa, escludente detta negligenza e/o colpa,che la mancata produzione del documento dipendeva effettivamente da causa di forza maggiore o da fatto della controparte, e non già dall'inerzia dello stesso interessato (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 31 ottobre 1992 n. 1159).
Aggiunge ancora la giurisprudenza (Cass., 18-02-1986, n. 950) che nel caso di ignoranza dell’esistenza stessa del documento, deve valutarsi in termini di negligenza la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che fosse autorizzata dalla situazione di fatto.
marco panaro
00martedì 26 giugno 2007 12:38
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, sent. 3434/2007
La motivazione è il criterio formale di emersione dell'errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione: come è stato detto efficacemente, "un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio" (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).
L'errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabile anche quando cada sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un'omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 6952 del 2004 cit.).
lillo1
00martedì 26 giugno 2007 12:44
Re: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, sent. 3434/2007

Scritto da: marco panaro 26/06/2007 12.38
"un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio" (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).




è bellissima.
marco panaro
00martedì 26 giugno 2007 13:17
L'ho messa apposta :D

Andrebbe come titolo di una prova d'esame...
lillo1
00martedì 26 giugno 2007 21:21
Re:

Scritto da: marco panaro 26/06/2007 13.17


Andrebbe come titolo di una prova d'esame...



arghhhhhhhhhh!
marco panaro
00mercoledì 27 giugno 2007 11:32
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, sent. 3433/2007
L’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della decisione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato; tale genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.
L’errore di fatto di cui si tratta consiste, invero, nel c.d. “abbaglio dei sensi” e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa; sicché esso non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio (cfr., tra le altre, Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2002, n. 6146).
marco panaro
00lunedì 2 luglio 2007 11:46
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, sent. 3809/2007
Le strategie difensive dell’Amministrazione non rilevano quale “fatto dell’avversario”, nei sensi indicati dal citato art. 395 n. 1 c.p.c., tenendo conto del fatto che alla asserita non conoscenza dell’esistenza di atti che si assumono utili la parte avrebbe potuto porre tempestivamente rimedio, nell’esercizio delle proprie linee difensive, esperendo i consueti strumenti di accesso agli atti dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5155).
marco panaro
00mercoledì 11 luglio 2007 11:55
Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/6/2007 n. 3750

            L'errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

            Peraltro, l’errore revocatorio è deducibile solo se il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.

[Modificato da marco panaro 11/07/2007 11.56]

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