risarcimento del danno

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marco panaro
00venerdì 20 maggio 2005 09:16
Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata 10/5/2005 n. 297

Qualora si possa escludere la sussistenza di una consistente (pericolo di non verificazione dell’evento favorevole inferiore al cinquanta per cento) probabilità di affidamento dell’incarico professionale oggetto di controversia, va rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
marco panaro
00mercoledì 18 aprile 2007 17:00
Consiglio di Stato, Sezione V, 19 marzo 2007, n. 1302
Nel giudizio impugnatorio, cui accede la domanda di risarcimento del danno, l'essenza volitiva della sentenza, pur concentrandosi nel "dispositivo", destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, trova completamento nella motivazione, che esprime il momento "logico" della sentenza, e, che, per le considerazioni in essa contenute, assume rilievo nella fase di esecuzione o di ottemperanza al giudicato, e, dunque, in caso di mancato, spontaneo adempimento, nello speciale, apposito, procedimento, davanti allo stesso giudice amministrativo, che, di fronte alla impossibilità di riparazione in forma specifica, non è impossibilitato a dare riviviscenza all’alternativo risarcimento, richiesto in primo grado dall’interessato.
marco panaro
00giovedì 3 maggio 2007 17:38
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE TERZA, sent. 3878/2007
Il Collegio ritiene di condividere la posizione oramai consolidatasi in giurisprudenza che, ai fini della determinazione del risarcimento del danno conseguente ad aggiudicazione illegittima di un appalto, ritiene correttamente applicato l’art. 35, comma 2, del DLvo n. 80 del 1998, quando si faccia riferimento in via analogica alla norma dettata dall'art. 345 della legge n. 2248 del 1865, con consequenziale quantificazione del danno nella misura del 10% dell'importo dell' appalto (da ultimo, Consiglio di Stato V, 28 maggio 2004, n. 3472). Ciò sulla scorta del rilievo che la valutazione non può che essere equitativa, stante la mancanza di parametri oggettivi di riferimento, parametri che peraltro dipendono talvolta da fattori non conosciuti (ad esempio attinenti l’organizzazione interna dell’impresa) e talaltra da elementi non ponderabili o prevedibili (quali quelli attinenti alle situazioni di mercato).
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